Il decreto Milleproroghe ha esteso l’esenzione di 1/3 dei crediti formativi acquisiti all’anno 2023 ed ha spostato il termine al 31 dicembre 2023 per completare il quadriennio ECM.

Decreto – Legge 29 dicembre 2022, n. 198

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29-12-2022

Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022

Art. 4

Proroga di termini in materia di salute

1. All’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per l’anno 2022 e per l’anno 2023».

2. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Detti organi restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024».

3. Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

4. All’articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l’anno 2022 e di 1.395.561 euro per l’anno 2023».

5. All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023».

6. Le modalita’ di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022, in attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2023.

7. All’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’alinea, dopo le parole «somma di 32,5 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «ed e’ accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» e le parole: «per il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022», sono sostituite dalle seguenti: «per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024»; b) alla lettera a), le parole: «9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 9 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro»; dopo la parola «riconosciute» sono inserite le seguenti: «quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»; c) alla lettera b), le parole: «12,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 12,5 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro» e dopo le parole: «con ioni carbonio» sono aggiunte le seguenti: «e protoni».

8. All’articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».

9. All’onere derivante dal comma 4, pari a 1.395.561 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.