Segnalazione abusivismo
L’Ordine professionale è costituito con legge dello Stato e si configura come Ente pubblico con l’attribuzione di specifiche competenze, che sono l’espressione di una potestà amministrativa pubblica, dirette al conseguimento di fini che sono voluti dallo Stato proprio per garantire da una parte il corretto esercizio della professione dei soggetti in possesso dei requisiti voluti dalla Legge, e dall’altra il controllo sulla correttezza comportamentale del professionista nei confronti dei cittadini ed a tutela del decoro della professione. L’iscrizione all’Albo costituisce requisito ineludibile per l’esercizio della professione, una volta conseguita la laurea e l’abilitazione e salvo il possesso degli altri requisiti amministrativi. La mancata iscrizione vieta l’esercizio della professione che diviene ipso facto abusivo. L’iscrizione all’Albo assume la natura giuridica di atto di accertamento costitutivo erga omnes, con cui si acquisisce e si perfeziona la qualifica professionale. In tal modo si confermano le competenze tecniche, garantite dallo Stato con il rilascio del diploma di laurea e di quello di abilitazione.
È la natura pubblicistica del potere disciplinare dell’Ordine implica che i provvedimenti disciplinari, con i quali vengono irrogate le sanzioni, assumono rilevanza esterna vincolante. Le sanzioni che inibiscono l’esercizio della professione (sospensione e radiazione), irrogate dall’Ordine, determinano la perseguibilità in campo penale, per esercizio abusivo della professione (art. 348 cp) per chi, nel periodo della sospensione o dopo una radiazione, eserciti ugualmente la professione.