delibera_Covid_23_06_2021clicca qui

l. I provider possono procedere allo spostamento o alla cancellazione degli eventi ECM secondo le modalità di seguito indicate:
a) per gli eventi in cui non sono decorsi i termini per le modifiche previsti dal Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM (par. 4.8), il provider può individuare una nuova data, anche presumibile, e posticipare l’evento autonomamente (funzione “Modifica”);
b) per gli eventi in cui sono decorsi i termini per le modifiche previsti dalla norma di cui alla lettera a), il provider può individuare una nuova data di svolgimento dell’evento, anche presumibile, e richiedere la modifica mediante la funzione “comunicazioni” del sistema ECM;
c) in alternativa, il provider può procedere autonomamente, ove ritenuto opportuno, alla cancellazione dell’evento e al successivo reinserimento con conseguente attribuzione di un nuovo ID evento.
2. In considerazione di quanto previsto dalle disposizioni governative circa la sospensione degli eventi residenziali, è possibile richiedere la conversione della tipologia formativa da RES a F AD oppure da RES a RES-videoconferenza, al fine di consentire la conclusione di quelli già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema informatico. La possibilità di conversione si applica agli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 23 aprile 2021 e programmati entro il termine dello stato di emergenza. Per tali eventi è altresì consentito lo spostamento della data di svolgimento, secondo le modalità di cui al punto l della presente delibera. Il provider, nella richiesta di modifica, è tenuto ad indicare la modalità di formazione a distanza, sincrona o meno, o videoconferenza, che intende adottare per la conclusione e lo svolgimento degli eventi, impegnandosi a verificare l’effettiva presenza dei discenti collegati in video ed a somministrare il questionario di verifica dell’apprendimento in modalità on-line entro 3 giorni dalla conclusione dell’evento. Il numero dei crediti assegnato all’evento, ove non vi siano riduzioni di orario, rimane quello originariamente previsto. Il provider può modificare il numero dei partecipanti solo se tale modifica non comporta l’ erogazione di un numero di crediti inferiore a quanto originariamente previsto, in base a quanto stabilito nei Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM.
3. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque in presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione, è consentito l’utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza per gli utenti che si connettano individualmente.
4. Per gli eventi erogati in modalità videoconferenza ai sensi dei commi 2 e 3, il provider comunica all’Ente accreditante illink dell’evento o le credenziali di accesso per consentire eventuali verifiche.
5. Negli eventi svolti con modalità di formazione da remoto, a distanza o in videoconferenza, il provider può pubblicizzare il logo delle aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor può prevedere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all’ambiente di erogazione dei contenuti dell’evento. All’atto dell’iscrizione il provider può fornire al partecipante illink allo spazio espositivo ‘virtuale’ dello sponsor, esternalizzato rispetto all’erogazione dell’ evento, che dovrà essere gestito in analogia con quanto accade per gli eventi residenziali secondo quanto previsto dal Manuale nazionale di accreditamento par. 4.18.
Per tali eventi gli eventuali rappresentanti dell’azienda sponsor potranno assistere passivamente ali’ evento nella misura di massimo due incaricati, a condizione che la piattaforma utilizzata sia in grado di anonimizzare la lista discenti. E’ fatto divieto assoluto porre in essere attività in conflitto con quanto previsto da !l’Accordo Stato-Regioni del 2017 art. 80 comma 5. Gli eventi di cui alla presente disposizione sono sottoposti ad un puntuale controllo per la verifica del rispetto della normativa.
6. Fino al termine dell’emergenza sanitaria, per i provider per i quali si rileva un inadempimento riguardante la mancata presentazione delle relazioni annuali o dei report degli eventi, si procede all’ invio di una comunicazione bonaria volta a sollecitare gli adempimenti in questione; ove il provider risulti inadempiente anche su altri obblighi, gli stessi saranno oggetto di successiva contestazione.
7. Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.
8. Fino al termine dell’emergenza sanitaria, le visite in loco per l’accreditamento standard, per il rinnovo dell’accreditamento standard e le altre verifiche svolte dall’Osservatorio nazionale, dal Comitato di garanzia e dalla Segreteria della CNFC possono essere effettuate, in tutto o in parte, tramite modalità a distanza.
9. Nell’esercizio del proprio potere discrezionale la Commissione nazionale per la formazione continua, ai sensi dell’art. 94 dell’Accordo Stato- Regioni del2 febbraio 2017, in riferimento all’anno 2020 si riserva di valutare come violazione lieve la mancata realizzazione della pianificazione dell’offerta formativa, ex art. 87 comma l lett. f) del citato Accordo.