In riferimento al DL 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, è previsto che “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine Professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine Professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
In sintesi, a fronte della intervenuta guarigione da SARS-CoV-2, l’interessato potrà chiedere all’Ordine competente di cessare gli effetti della sospensione dall’esercizio delle Professioni Sanitarie (la quale, come è noto, deriva ex lege dall’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale).

Prospetto indicativo dei termini di differimento desumibili dalle circolari ministeriali.

Modulo istanza di cessazione della sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie: clicca qui

Inviare all’indirizzo email: tsrmfoggia@pec.it