


L’art. 16 comma 7 Bis del DL 185/2020 recita: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 e’ obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio…“
Quali sono i Professionisti Sanitari obbligati al possesso di un domicilio digitale, ovvero alla posta elettronica certificata (PEC)?
Oltre ai Medici, tutti i Professionisti Sanitari che hanno l’obbligo di iscrizione ad un Ordine Professionale, come ad esempio quello degli Infermieri (OPI) delle Ostetriche (OPO) e dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP).